di Barbara Colombo
La legge di Bilancio si innesta quest’anno nel vorticoso sistema di norme emergenziali volte a frenare l’emergenza economica scaturita dalla pandemia da Covid-19. Da qui una serie di previsioni che dovrebbero generare innanzitutto lavoro e liquidità mediante un meccanismo di decontribuzioni, esoneri e ammortizzatori sociali.
Nonostante ci troviamo a vivere in contesto globale completamente diverso dallo scorso anno, poche sono le concrete novità introdotte rispetto alla Manovra dello scorso anno.
Iniziamo con l’approfondire quanto introdotto in tema di ammortizzatori sociali ed esonero alternativo.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19
I commi da 299 a 305 e da 312 a 314 prevedono la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.
A seconda dell’Istituto utilizzato le stesse devono essere collocate:
- tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- tra il 1° gennaio ed il 30 giugno per trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.
Le 12 settimane costituiscono, al momento, la durata massima che può essere richiesta con causale Covid.
I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Beneficiari di queste 12 settimane di ammortizzatore sono i lavoratori assunti anche dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entra in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021).
La previsione di due distinti periodi entro i quali poter utilizzare la nuova dote di 12 settimane di ammortizzatori sociali rappresenta sicuramente la novità più “particolare” della legge di Bilancio.
Mai prima d’ora l’esperienza emergenziale ci aveva consegnato norme che distinguessero le diverse misure quanto alla loro collocazione temporale, ne si coglie quali possano essere stati gli intendimenti che hanno portato il legislatore a tale determinazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Resta confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.
Più precisamente, i datori di lavoro in questione possono beneficiare dell’esonero dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
L’efficacia di tali disposizione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
La finalità dell’esonero è quella di offrire un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto l’obiettivo finale è quello di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Valutazione e scelta da leggersi in un’ottica di una lenta ripresa dei consumi che certamente interesserà parte dell’anno 2021.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.