INTRODUZIONE
Con l’introduzione del decreto-legge 23 settembre 2022, n.14, sono state introdotte misure a sostegno delle imprese che hanno sostenuto un maggior onere per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, dovuto all’aumento dei prezzi delle forniture. In particolare le misure in oggetto concedono di fruire di un credito di imposta calcolato sulle spese di acquisto effettivo della componente energetica e del gas calcolato sul II trimestre, III trimestre 2022 e sul bimestre di ottobre e novembre 2022. Precisiamo che l’agevolazione non spetta ai professionisti.
Tratteremo in questa informativa le misure a sostegno delle imprese “non energivore” e “non gasivore”.
- ENERGIA ELETTRICA
- II trimestre 2022
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (così dette non energivore) dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 Kw, è previsto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel II trimestre 2022. Possono fruire di tale credito le imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio per kWh della componente energetica, calcolata sulla base del prezzo medio del primo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
- III trimestre 2022
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (così dette non energivore) dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 Kw, è previsto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel III trimestre 2022. Possono fruire di tale credito le imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio per kWh della componente energetica, calcolata sulla base del prezzo medio del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
- Ottobre e novembre 2022
L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW (non più 16.5 KW). Possono fruire di tale credito le imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio per kWh della componente energetica, calcolata sulla base del prezzo medio del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
2. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE
- II trimestre 2022
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. non “gasivore”, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. Tale contributo è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas o usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, calcolate sul secondo trimestre 2022 a condizione che il prezzo medio, calcolato sulla media del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo periodo dell’anno 2019
- III trimestre 2022
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. non “gasivore”, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. Tale contributo è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, calcolato sul terzo trimestre 2022 a condizione che il prezzo medio, calcolato sulla media del secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo periodo dell’anno 2019.
- Ottobre e novembre 2022
Tale contributo è stato recentemente incrementato al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, calcolato sui mesi di ottobre e novembre 2022 a condizione che il costo medio, calcolato sulla media del terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio del medesimo periodo dell’anno 2019.
Qui di seguito una tabella riepilogativa:
| CATEGORIA | PERIODO DI RIFERIMENTO | SPETTANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA | CALCOLO DEL CONTRIBUTO |
| IMPRESE NON ENERGIVORE | II trimestre 2022 | Incremento del 30 % della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 | 15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022 |
| IMPRESE NON ENERGIVORE | III trimestre 2022 | Incremento del 30 % della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 | 15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022 |
| IMPRESE NON ENERGIVORE | OTTOBRE – NOVEMBRE 2022 | Incremento del 30 % della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019 | 30% del costo sostenuto nel periodo ottobre novembre 2022 |
| IMPRESE NON GASIVORE | II trimestre 2022 | Incremento del 30 % del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 | 25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022 |
| IMPRESE NON GASIVORE | III trimestre 2022 | Incremento del 30 % del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 | 25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022 |
| IMPRESE NON GASIVORE | OTTOBRE – NOVEMBRE 2022 | Incremento del 30 % del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019 | 40% del costo sostenuto nel periodo ottobre novembre 2022 |
3. MODALITA’ DI RICHIESTA
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito che se il fornitore di energia o gas per i periodi oggetto di agevolazione è il medesimo di quello utilizzato negli stessi periodi del 2019, quest’ultimo ha l’obbligo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo nel quale spetta il credito, di comunicare al cliente, previa sua richiesta, il calcolo del credito d’imposta spettante. La richiesta deve essere inviata a mezzo pec utilizzando il modulo reperibile sul sito del proprio fornitore o in alternativa utilizzando il fac simile allegato.
- Attenzione: Nel caso in cui sia stato effettuato il cambio di fornitore tra il 2019 ed il 2022 occorrerà procedere autonomamente ai conteggi di cui sopra, avendo cura di conservare accuratamente la documentazione utilizzata.
4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO
I crediti di imposta relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
Il decreto Aiuti ter ha stabilito che i crediti di imposta relativi al III trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 (non possono essere richiesti a rimborso) entro il 31 marzo 2023. E’ stato introdotto un nuovo adempimento comunicativo per i beneficiari dei crediti (compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022), i quali, entro il 16 febbraio 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022. La stessa Agenzia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Aiuti ter, dovrà definire, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
La compensazione è effettuata nel modello F24 per cui l’Agenzia delle Entrate ha predisposto i seguenti 4 codici tributi:
- codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
- codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.
In alternativa all’utilizzo in compensazione è prevista la possibilità di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti