di Barbara Colombo
La Dote Unica Lavoro è il piano di Regione Lombardia finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per favorire l’occupazione e l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro dedicato a chi non studia, non lavora e non è impegnato in attività di formazione.
L’obiettivo è garantire a questo gruppo di soggetti un’offerta di lavoro qualitativamente valida (apprendistato, percorsi di autoimprenditorialità e formazione).
Regione Lombardia per i datori che assumono destinatari di Dote Unica Lavoro e Azioni di rete per il lavoro, riconosce incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
Gli incentivi verranno riconosciuti in caso di assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di rete per il lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
- lavoratori disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia;
- occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.
Il contributo massimo è differenziato in funzione delle difficoltà di accesso nel mercato di lavoro, come segue:
- lavoratori fino a 54 anni: € 5.000
- lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000
- lavoratori over 55: € 7.000
- lavoratrici over 55: € 9.000
Per le medie e piccole imprese (meno di 50 dipendenti), tali importi sono maggiorati di € 1.000.
Il contributo verrà concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato
- a tempo pieno o a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie – in questo caso il contributo sarà riparametrato in base alle ore previste).
L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda:
- a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale
- in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo
Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.