Il Decreto Agosto – D.L. n.104/2020, all’art. 112 dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’innalzamento da € 258,23 ad € 516,46, pari quindi al raddoppio, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il limite di esenzione di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 , è fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti per ciascun lavoratore con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di € 516,46 con riferimento all’anno 2020, si segnalano:
- i buoni acquisto e i buoni carburante;
- i generi in natura prodotti dall’azienda;
- l’auto concessa ad uso promiscuo;
- l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
- i prestiti aziendali;
- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
- polizze assicurative extra professionali, ecc.
ATTENZIONE Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare reddito imponibile.
Grazie a questa modifica normativa, i datori di lavoro potranno offrire, per esempio in occasione delle festività natalizie, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti beni o servizi del tutto fungibili ad un’erogazione monetaria, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget a disposizione.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.
Cordialmente.