Assegno Unico e Universale per figli a carico: al via dal 1° marzo 2022.
di Barbara Colombo
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs.230 del 21/12/2021 viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico che entra in vigore dal 1° marzo 2022.
L’assegno è attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022.
DEFINIZIONE
Gli aggettivi con i quali l’assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:
- Unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
- Universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).
SOGGETTI BENEFICIARI
L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:
- Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- Svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui;
- Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- Svolga il servizio civile universale;
- Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
REQUISITI
L’assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisisti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- Sia cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- Sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Sia residente e domiciliato in Italia;
- Sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
IMPORTI MENSILI
L’assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli:
- Da un massimo di € 175,00 per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro;
- A un minimo di € 50,00 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro;
cui si aggiunge una quota fissa di maggiorazioni per casi particolari.
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
Va sottolineato che l’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Ferma restando la decorrenza, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.
L’assegno è corrisposto ed erogato al richiedente in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI
Con l’introduzione dell’assegno unico e universale sono abrogate alcune misure, in particolare:
a partire dal 1° gennaio 2022 sono abrogate le seguenti misure:
- il premio alla nascita o per l’adozione del minore (Bonus mamma domani)
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
a partire dal 1° marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.
Cordialmente.