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Legge di Bilancio 2024: misure e agevolazioni fiscali per contribuenti e imprese.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 – Suppl. Ordinario n. 40 -è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali misure e agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche, le imprese ed i contribuenti in generale.

PERSONE FISICHE

Tassazione fringe benefits – Per il solo anno 2024 non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche;
  • delle spese per l’affitto della prima casa;
  • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di cui sopra è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.

Cessione immobili superbonus – A decorrere dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l’IRPEF o l’imposta sostitutiva del 26%. In particolare:

  • se i lavori sono conclusi da non più di 5 anni rispetto alla data di cessione. Il calcolo della plusvalenza non terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
  • se i lavori sono conclusi da più di 5 anni rispetto alla data di cessione. Il calcolo della plusvalenza terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.
IMPRESE

Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni – È estesa la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva è pari al 16%.

Adeguamento delle rimanenze di magazzino – Le imprese che non adottano i Principi contabili internazionali potranno, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. L’adeguamento potrà essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L’adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 18% nonché, in caso di eliminazione di valori, dell’IVA.

Rifinanziamento Legge Sabatini – Viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.

DISPOSIZIONI GENERALI

Locazioni brevi – Si è modificato il regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

In particolare, è previsto:

  • I proprietari di immobili ad uso abitativo possono destinare a locazione breve con aliquota ridotta del 21% una sola unità immobiliare. Le unità aggiuntive devono essere invece assoggettate, qualora in sede di dichiarazione dei redditi si opti per il regime della cedolare secca, all’aliquota più elevata del 26%;
  • Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta deve essere operata a titolo di acconto;
  • La modifica delle modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti all’interno o fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro.

Ritenuta sui bonifici – Dal 1° marzo 2024 è elevata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei bonifici disposti da contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili ed è estesa agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Riduzione canone RAI – È ridotto da 90 a 70 euro l’ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l’anno 2024.

IVA prodotti infanzia e igiene femminile – Viene meno l’aliquota agevolata al 5%, che torna quindi al 10%, prevista per:

  • prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile;
  • latte, in polvere o liquido;
  • nonché alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti.

IVA acquisto e vendita pellet – Dal 1° marzo 2024 torna in vigore per il commercio del pellet l’aliquota ordinaria al 22% che resta agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

IVIE e IVAFE – È previsto l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Come anticipato, questo elenco è una prima sintesi non esaustiva delle principali novità fiscali che sono numerose e molto articolate nei dettagli.

Lo studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento in merito.

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Registratori telematici: cambio di stato in modalità “Fuori Servizio” per le ferie estive

Con decorrenza 1°luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo dele registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio chiusura per ferie). Vediamo insieme come gestire tale adempimento. 

Con provvedimento n.15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “in servizio” alla pima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa.

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura.

Nel caso di necessità di assistenza da parte dello studio potete inviare email al vostro contabile di riferimento entro e non oltre il 03/08/2023.

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Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

INTRODUZIONE

Con l’introduzione del decreto-legge 23 settembre 2022, n.14, sono state introdotte misure a sostegno delle imprese che hanno sostenuto un maggior onere per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, dovuto all’aumento dei prezzi delle forniture. In particolare le misure in oggetto concedono di fruire di un credito di imposta calcolato sulle spese di acquisto effettivo della componente energetica e del gas calcolato sul II trimestre, III trimestre 2022 e sul bimestre di ottobre e novembre 2022.  Precisiamo che l’agevolazione non spetta ai professionisti.

Tratteremo in questa informativa le misure a sostegno delle imprese “non energivore” e “non gasivore”.

  1. ENERGIA ELETTRICA
  • II trimestre 2022

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (così dette non energivore) dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 Kw, è previsto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel II trimestre 2022. Possono fruire di tale credito le imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio per kWh della componente energetica, calcolata sulla base del prezzo medio del primo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 

  • III trimestre 2022

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (così dette non energivore) dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore ai 16,5 Kw, è previsto un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel III trimestre 2022. Possono fruire di tale credito le imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio per kWh della componente energetica, calcolata sulla base del prezzo medio del secondo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

  • Ottobre e novembre 2022

L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW (non più 16.5 KW). Possono fruire di tale credito le imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio per kWh della componente energetica, calcolata sulla base del prezzo medio del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 

2. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE

  • II trimestre 2022

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. non “gasivore”, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. Tale contributo è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas o usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, calcolate sul secondo trimestre 2022 a condizione che il prezzo medio, calcolato sulla media del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo periodo dell’anno 2019

  • III trimestre 2022

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. non “gasivore”, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta. Tale contributo è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, calcolato sul terzo trimestre 2022 a condizione che il prezzo medio, calcolato sulla media del secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del medesimo periodo dell’anno 2019.

  • Ottobre e novembre 2022

Tale contributo è stato recentemente incrementato al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas, usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, calcolato sui mesi di ottobre e novembre 2022 a condizione che il costo medio, calcolato sulla media del terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30%, del corrispondente prezzo medio del medesimo periodo dell’anno 2019.

Qui di seguito una tabella riepilogativa:

CATEGORIAPERIODO DI RIFERIMENTOSPETTANZA DEL CREDITO DI IMPOSTACALCOLO DEL CONTRIBUTO
IMPRESE NON ENERGIVOREII trimestre 2022Incremento del 30 % della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 201915% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
IMPRESE NON ENERGIVOREIII trimestre 2022Incremento del 30 % della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 201915% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
IMPRESE NON ENERGIVOREOTTOBRE – NOVEMBRE 2022Incremento del 30 % della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 201930% del costo sostenuto nel periodo ottobre novembre 2022
IMPRESE NON GASIVOREII trimestre 2022Incremento del 30 % del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 201925% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
IMPRESE NON GASIVOREIII trimestre 2022Incremento del 30 % del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 201925% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
IMPRESE NON GASIVOREOTTOBRE – NOVEMBRE 2022Incremento del 30 % del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 201940% del costo sostenuto nel periodo ottobre novembre 2022

3. MODALITA’ DI RICHIESTA

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito che se il fornitore di energia o gas per i periodi oggetto di agevolazione è il medesimo di quello utilizzato negli stessi periodi del 2019, quest’ultimo ha l’obbligo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo nel quale spetta il credito, di comunicare al cliente, previa sua richiesta, il calcolo del credito d’imposta spettante.  La richiesta deve essere inviata a mezzo pec  utilizzando il modulo reperibile sul sito del proprio fornitore o in alternativa utilizzando il fac simile allegato.

  • Attenzione: Nel caso in cui sia stato effettuato il cambio di fornitore tra il 2019 ed il 2022 occorrerà procedere autonomamente ai conteggi di cui sopra, avendo cura di conservare accuratamente la documentazione utilizzata.

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti di imposta relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

Il decreto Aiuti ter ha stabilito che i crediti di imposta relativi al III trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 (non possono essere richiesti a rimborso) entro il 31 marzo 2023. E’ stato introdotto un nuovo adempimento comunicativo per i beneficiari dei crediti (compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022), i quali, entro il 16 febbraio 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022. La stessa Agenzia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Aiuti ter, dovrà definire, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

La compensazione è effettuata nel modello F24 per cui l’Agenzia delle Entrate ha predisposto i seguenti 4 codici tributi:

  • codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
  • codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
  • codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
  • codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
  • codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
  • codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

In alternativa all’utilizzo in compensazione è prevista la possibilità di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

scarica fac simile pec da inviare al fornitore

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Professionisti e autonomi: indennità 200 euro

Il DL 50/2022 ha previsto un’indennità una tantum di 200 euro per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza.

Riportiamo di seguito i requisiti soggettivi e reddituali per l’accesso al beneficio:

– essere lavoratori autonomi/liberi professionisti, non titolari di pensione;

– essere iscritti alla data del 18 maggio 2022 alle gestioni previdenziali dell’Inps (gestione separata, artigiani e commercianti) o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza professionali (casse di previdenza);

– avere un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021; è stato chiarito che il valore reddituale da considerare è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

– avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro il 18 maggio 2022;

– aver effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;

– non aver già usufruito del bonus 200 euro in qualità di lavoratore dipendente o pensionato.

Il decreto-legge n. 144/22, ha previsto che l’indennità una tantum è incrementata di 150 euro per i lavoratori interessati che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Nella giornata del 26 settembre 2022 sia le casse di previdenza che l’INPS hanno messo a disposizione le procedure operative tramite le quali i beneficiari possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità.

La domanda potrà essere presentata fino al 30 novembre 2022 (le domande verranno evase in ordine cronologico e sino ad esaurimento delle risorse disponibili).

Gli iscritti all’INPS dovranno inoltrare domanda all’Istituto, mentre gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno riferirsi alle piattaforme gestite dalle casse stesse (in caso di doppia iscrizione la domanda deve essere obbligatoriamente inoltrata all’INPS).

Per quanto riguarda l’accesso all’area riservata “My Inps”, come abbiamo avuto modo di evidenziare in numerose occasioni, è necessario disporre di SPID, CIE o carta CNS. 

Segnaliamo che la domanda all’INPS può essere anche effettuata tramite Patronato oppure via telefono, tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). La presentazione della domanda dovrà essere eseguita direttamente dal soggetto beneficiario.  Lo Studio non può trasmettere le domande dei clienti in qualità di intermediario in quanto la norma non lo prevede.

Nei prossimi giorni lo Studio valuterà la posizione di ogni singolo cliente e il possesso o meno dei requisiti per beneficiare del bonus. Sarà cura dello Studio comunicarLe se potrà accedere al bonus.

Restiamo come di consueto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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NUOVE REGOLE PER L’ESTEROMETRO DAL 01 LUGLIO 2022 – Chiarimenti

Con la circolare 26/E 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni in materia di operazioni con l’estero,  già trattate nella nostra informativa del 24 giugno scorso.

Con l’occasione ci preme sottolineare, che le operazione escluse dall’obbligo di invio dell’autofattura al sistema d’interscambio per importi inferiori ai  5.000 Euro, sono esclusivamente quelle non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia previste dagli articoli da 7 quater a 7-octies, D.P.R. 633/1972 (le così dette deroghe), come ad esempio fatture di alberghi, ristoranti, trasporti fuori dal territorio nazionale ecc.

Pertanto ad esclusione di tali operazioni non rilevanti territorialmente in Italia (sempre che non siano superiori ai 5.000 Euro), tutte le altre operazioni sono soggette all’emissione dell’autofattura con invio al sistema d’interscambio indipendentemente dal valore. Per le operazioni passive l’autofattura elettronica va inviata entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera mentre per le operazioni attive la trasmissione va effettuata entro i termini di emissione delle fatture emesse.

Cliccando qui potete scaricare un approfondimento sul tema.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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NUOVE REGOLE PER L’ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022

Dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di applicazione delle regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia tutte le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato, il cosiddetto “esterometro” (inizialmente l’entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di conversione al D.L. 146/2021 aveva rinviato di 6 mesi la disciplina).

Il nuovo esterometro

Sino al 2021, per le operazioni realizzate con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (anche se le nuove modalità di comunicazione delle operazioni potevano già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1° gennaio 2022) i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
  • per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema di Interscambio, indicando, a seconda dell’operazione posta in essere nel campo “tipo documento” uno dei seguenti codici:
  • TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estro
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72

Tale modalità di trasmissione naturalmente sostituisce la trasmissione dei dati tramite esterometro.

Il decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022,  ha previsto una nuova fattispecie di esclusione oggettiva dall’esterometro nonché dall’obbligo di invio al Sistema d’interscambio (Sdi) per le operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, a condizione che la singola operazione non sia di importo superiore a 5.000 Euro.

Pertanto per le prestazioni e gli acquisti di importo inferiore ad Euro 5.000 non è previsto alcun obbligo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022: VERIFICHE NECESSARIE PER FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO 398

Per effetto della disposizione contenuta nel comma 2 del recente articolo 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto “Decreto PNRR2” pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) vengono abrogate le specifiche previsioni contenute nel comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015, al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previste per:

  • contribuenti “minimi”;
  • contribuenti in regime forfettario;
  • soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Va evidenziato come non si tratti di un esonero generalizzato fin da subito, ma di un processo che – secondo quanto previsto dal successivo comma 3 del citato articolo 18 – porterà all’obbligo di fatturazione elettronica progressivamente secondo le seguenti tempistiche:

  • a partire dal prossimo 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà “i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro”;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell’anno precedente.

Alla luce delle richiamate disposizioni, pertanto, il ricorso obbligatorio alla fattura elettronica piuttosto che la possibilità di continuare ad emettere fattura in modalità cartacea sconterà per i richiamati soggetti le seguenti situazioni che dovranno essere verificate.

Dal 1° luglio 2022Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro. Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2021 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2023Potrà continuare a fare ricorso alla fattura cartacea chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi non superiori o pari a 25.000 euro. Dovrà fare ricorso alla fattura elettronica chi nel precedente anno 2022 ha conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2024Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime L. 398/1991

In tema sanzioni, sempre al comma 3 dell’articolo 18, D.L. 36/2022 viene previsto che per il periodo luglio-settembre 2022 (il primo trimestre interessato dal nuovo obbligo decorrente dal 1° luglio 2022) le sanzioni amministrative previste in tema di omessa o ritardata fatturazione di cui all’art.6 comma 2 D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito), non si applicano se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Viene nella sostanza derogato per le operazioni effettuate fino al prossimo 30 settembre 2022 l’ordinario termine dell’invio telematico della fattura elettronica fissato in 12 giorni dalla effettuazione dell’operazione, potendo tali soggetti effettuare l’invio delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione medesima (quindi, ad esempio, per tutte le operazioni effettuate nel mese di luglio 2022  la trasmissione telematica delle fatture potrà avvenire entro la fine del mese di agosto, per quelle di agosto entro la fine del mese di settembre e per quelle di settembre entro la fine del mese di ottobre).

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 in avanti, invece, si dovrà tornare a rispettare l’ordinario termine dei 12 giorni per cui una operazione effettuata il 5 ottobre dovrà essere trasmetta telematicamente al SdI entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2022).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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Assegno Unico e Universale per figli a carico: al via dal 1° marzo 2022.

di Barbara Colombo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs.230 del 21/12/2021 viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico che entra in vigore dal 1° marzo 2022.

L’assegno è attribuito ai nuclei familiari su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

DEFINIZIONE

Gli aggettivi con i quali l’assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

  • Unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
  • Universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

SOGGETTI BENEFICIARI

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • Svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui;
  • Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • Svolga il servizio civile universale;
  • Per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

REQUISITI

L’assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisisti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • Sia cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • Sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Sia residente e domiciliato in Italia;
  • Sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

IMPORTI MENSILI

L’assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli:

  • Da un massimo di € 175,00 per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro;
  • A un minimo di € 50,00 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro;

cui si aggiunge una quota fissa di maggiorazioni per casi particolari.

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

Va sottolineato che l’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Ferma restando la decorrenza, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

L’assegno è corrisposto ed erogato al richiedente in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI

Con l’introduzione dell’assegno unico e universale sono abrogate alcune misure, in particolare:

a partire dal 1° gennaio 2022 sono abrogate le seguenti misure:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (Bonus mamma domani)
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);

a partire dal 1° marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.

Cordialmente.

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Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva

Il decreto Fisco-Lavoro (L. n. 215/2021 di conversione del DL 146/2021) ha introdotto dal 21 dicembre 2021 il nuovo obbligo di comunicazione preventiva nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Si tratta di quei lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” con carattere di occasionalità.

La finalità della norma è quella di contrastare forme elusive e non corrette della tipologia contrattuale in commento.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 del 11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo.

  • L’obbligo di comunicazione preventiva interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
  • La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. La procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti. Nelle more dell’adeguamento dei dell’applicativo telematico ministeriale, la comunicazione può essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. clicca qui per scaricare indirizzi email.
  • La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi, in assenza dei quali si considererà omessa:
    • i dati del committente (denominaziome/ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
    • i dati lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
    • luogo della prestazione (ad esempio l’abitazione del lavoratore oppure la sede del committente);
    • una sintetica descrizione dell’attività;
    • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico;
    • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
    • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
    • In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Lo studio resta come sempre a vostra disposizione per dubbi o chiarimenti.

Consilium

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Green Pass nei luoghi di lavoro – prime indicazioni.

di Barbara Colombo

E’ con il Decreto Legge n.127/2021 che è stata disposta l’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, compresi, nell’ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter, è tenuto ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell’obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Ai datori di lavoro spetta l’onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni, ad esempio nell’ipotesi di appalto.

Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione prevista – (App VerificaC19), che permette unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell’emissione.

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore dovrà comunque presentarsi necessariamente tutti i giorni sul luogo di lavoro.

In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore di lavoro può decidere per la sospensione del lavoratore:

  • per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
  • per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché in caso di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

 ViolazioneSanzione
DatoreObblighi di controllo dell’accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlliDa 400,00 a 1.000 euro
LavoratoreMancato possesso o manata esibizione, a richiesta, della certificazione per l’accesso al luogo di lavoroDa 600,00 a 1.500 euro

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Cliccando qui potrete scaricare comunicazione da esporre in bacheca per informare i soggetti interessati.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per dubbi o chiarimenti.

Cordiali saluti

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