NUOVE REGOLE PER L’ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022

Dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di applicazione delle regole per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, ossia tutte le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato, il cosiddetto “esterometro” (inizialmente l’entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2022, ma la legge di conversione al D.L. 146/2021 aveva rinviato di 6 mesi la disciplina).

Il nuovo esterometro

Sino al 2021, per le operazioni realizzate con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (anche se le nuove modalità di comunicazione delle operazioni potevano già essere utilizzate facoltativamente a partire dal 1° gennaio 2022) i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmesse esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita). In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
  • per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema di Interscambio, indicando, a seconda dell’operazione posta in essere nel campo “tipo documento” uno dei seguenti codici:
  • TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estro
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72

Tale modalità di trasmissione naturalmente sostituisce la trasmissione dei dati tramite esterometro.

Il decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022,  ha previsto una nuova fattispecie di esclusione oggettiva dall’esterometro nonché dall’obbligo di invio al Sistema d’interscambio (Sdi) per le operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, a condizione che la singola operazione non sia di importo superiore a 5.000 Euro.

Pertanto per le prestazioni e gli acquisti di importo inferiore ad Euro 5.000 non è previsto alcun obbligo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.