Decreto Sostegni – il nuovo contributo a fondo perduto

Il DL Sostegni che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 è stato pubblicato in GU n. 70 del 22 marzo 2021 ed è, quindi, in vigore dal 23 marzo.

Affrontiamo sinteticamente la misura del nuovo contributo a fondo perduto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Novità: viene abbandonato il riferimento ai codici ateco

Sono beneficiari del contributo i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione ed i soggetti titolari di reddito agrario. Sono inoltre beneficiari del contributo gli enti non commerciali in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta.

REQUISITI ACCESSO

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro conseguiti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
  • Si deve verificare una diminuzione di almeno il 30% tra il fatturato medio mensile dell’anno 2020 ed il fatturato medio mensile del 2019
  • Per soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 01 gennaio 2019 non è richiesta la verifica della condizione di accesso del calo di fatturato

SOGGETTI ESCLUSI

  • I soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021
  • I soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021
  • Gli enti pubblici e gli intermediari finanziari

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

  • 60% – ricavi o compensi fino a 100.000€
  • 50% – ricavi o compensi superiori a 100.000€ e fino a 400.000€
  • 40% – ricavi o compensi superiori a 400.000€ e fino a 1 milione €
  • 30% – ricavi o compensi superiori a 1 milione € e fino a 5 milioni €
  • 20% – ricavi o compensi superiori a 5 milioni € e fino a 10 milioni €

CONTRIBUTO MINIMO E MASSIMO

E’ previsto un contributo minimo di:

  • € 1.000 per le persone fisiche
  • € 2.000 per gli altri soggetti (società, enti)

L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 €.

PRESENTAZIONE ISTANZA

I soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario delegato, entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico prevista per il 30 marzo 2021. Nell’istanza si potrà optare per l’utilizzo in compensazione in luogo dell’accredito in conto corrente

Lo studio provvederà ad eseguire i conteggi dell’importo spettante e potrà essere incaricato per la presentazione della domanda.

Restiamo come sempre a vostra disposizione per dubbi o chiarimenti.