Archives of Covid-19

Green Pass nei luoghi di lavoro – prime indicazioni.

di Barbara Colombo

E’ con il Decreto Legge n.127/2021 che è stata disposta l’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, compresi, nell’ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter, è tenuto ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell’obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Ai datori di lavoro spetta l’onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni, ad esempio nell’ipotesi di appalto.

Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione prevista – (App VerificaC19), che permette unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell’emissione.

I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore dovrà comunque presentarsi necessariamente tutti i giorni sul luogo di lavoro.

In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore di lavoro può decidere per la sospensione del lavoratore:

  • per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
  • per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché in caso di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

 ViolazioneSanzione
DatoreObblighi di controllo dell’accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlliDa 400,00 a 1.000 euro
LavoratoreMancato possesso o manata esibizione, a richiesta, della certificazione per l’accesso al luogo di lavoroDa 600,00 a 1.500 euro

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Cliccando qui potrete scaricare comunicazione da esporre in bacheca per informare i soggetti interessati.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per dubbi o chiarimenti.

Cordiali saluti

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Quarantena per contatto con positivi, niente indennità nel 2021

di Barbara Colombo

E’ con la nota del 6 agosto che l’Inps ricorda che non verrà erogata alcuna indennità di malattia per i dipendenti che vanno in quarantena Covid-19 dopo essere entrati in contatto con una persona positiva al coronavirus. La motivazione è legata al fatto che per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse.

Questo vuol dire che l’indennità non potrà essere erogata per l’anno in corso creando di fatto un vuoto di tutela per alcune categorie di lavoratori.

Ma facciamo un passo indietro. L’indennità in questione è stata introdotta dal Decreto Legge 18/2020, che ha previsto l’equiparazione alla malattia dell’assenza dovuta a quarantena per contatto con positivo al Covid. Ne hanno diritto tutti i lavoratori del settore privato, ma non è prevista per gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

Non si applica se si è assenti per malattia da Covid, visto che in quel caso si tratta di malattia ordinaria a tutti gli effetti, o a chi continua a lavorare in smart working.

In virtù di tutto ciò, a rischiare di non ricevere l’indennità sono quei lavoratori che non possono svolgere l’attività da remoto se finiscono in quarantena. Ne sono un esempio gli operai, i magazzinieri, i commessi ed i cassieri.

L’ipotesi peggiore è che i lavoratori potrebbero essere costretti a casa senza retribuzione, oppure potrebbero essere messi in ferie forzate, anche se queste rappresentano un ipotesi remota, visto che l’azienda rischierebbe un contenzioso.

E’ più percorribile l’ipotesi che l’impresa si faccia carico della malattia del lavoratore o utilizzi permessi retribuiti o non retribuiti.

Dato il perdurare dei casi di contagio e di relativi contatti a rischio, oltre che alle pressioni ricevute da tutte le parti sociali, non si esclude che il Governo stanzi a breve le risorse necessarie per la copertura delle assenze per quarantena fino alla fine dell’anno 2021, in concomitanza con il cessare dello stato di emergenza.

Discorso a parte per i lavoratori “fragili” per i quali l’Istituto erogherà l’indennizzo fino al 30 giugno 2021.

Ma cosa prevede la normativa in caso di quarantena per contatto con positivi?

Stante la normativa vigente è previsto:

  • Per i non vaccinati un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con persone positive al Covid-19;
  • Per i vaccinati un periodo di quarantena di 7 giorni, sempre dal momento del contatto con persona positiva.

Per maggior completezza espositiva, riportiamo la tabella riepilogativa contenuta nella Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021:

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti relativi all’ argomento trattato.

Cordiali saluti.

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La ripresa della riscossione dopo il DL Sostegni-bis: aggiornate le Faq AER

Ricordiamo che la riscossione dei ruoli (cartelle esattoriali) è attualmente sospesa per il periodo 08 marzo 2020-31 agosto 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 settembre 2021.

In presenza di rateizzazioni in corso di validità alla data dell’8 marzo 2020, entro il 30 settembre 2021 è previsto il versamento delle rate scadute nell’intero periodo di sospensione. Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento; pertanto chi dovesse trovarsi in difficoltà a versare l’intero importo scaduto, al momento l’unica possibilità è quella di pagare entro il 30 settembre 2021 il numero di rate necessario per non incorrere nella decadenza (sostanzialmente si possono non pagare 9 rate – alla decima rata non pagata interviene la decadenza).

Sul sito agenzia delle entrate riscossione sono state aggiornate le Faq. Vi riportiamo qui di seguito il link:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/

Lo studio resta a disposizione per consigli o valutazioni.

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Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio: le prossime scadenze

Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del  “Decreto Sostegni-bis”, sono stati fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.

Vediamo nel dettaglio le misure introdotte.

Rottamazione Ter

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la  rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. A titolo esemplificativo, per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.

Scadenza delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle  in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

Saldo e stralcio

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici del “Saldo e stralcio”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 31 marzo 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. A titolo esemplificativo, per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.

Scadenza delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle  in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro il termine previsto dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

Lo studio resta a disposizione per ogni dubbio o chiarimento.

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Prima rata INPS Contributi Fissi Artigiani e Commercianti rinviata al 20 agosto

Solo nel tardo pomeriggio di ieri, l’INPS ha comunicato con messaggio n. 1911 il differimento al 20 agosto 2021 del termine di versamento della prima rata INPS dei contributi fissi per artigiani e commercianti scadente Lunedi 17 Maggio.

Clicca qui per scaricare il messaggio inps

Il differimento è dovuto alla mancata pubblicazione del necessario decreto interministeriale che dia concreta attuazione all’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio.

Tale esonero, nel limite massimo di € 3.000 per soggetto, spetterà ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti, alla gestione separata ed anche ai professionisti iscritti alle casse previdenziali private con i seguenti requisiti:

  • Reddito 2019 non superiore ad € 50.000
  • Calo di fatturato nel 2020, rispetto al 2019, di almeno il 33%
  • Regolarità contributiva
  • Non essere titolari di pensione diretta
  • Non essere lavoratori dipendenti

Tutti gli iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti possono rinviare il versamento della prima rata dei contributi fissi (con scadenza originaria lunedì 17 maggio) alla data del 20 agosto 2021. La ratio del differimento è quella di dare la possibilità di verificare, una volta pubblicato il decreto attuativo, la spettanza dell’esonero. Una volta verificati i requisiti sarà necessario presentare apposita istanza per usufruire effettivamente dell’esonero.

Sottolineiamo che il 20 agosto 2021 è il termine di versamento della II rata inps artigiani e commercianti e che alla stesa scadenza del 20 agosto saranno da versare le imposte ed i contributi derivante dalla dichiarazione dei redditi 2021 (periodo di imposta 2020); vi invitiamo quindi a valutare la possibilità di versare entro l’originaria scadenza del 17 maggio.

Cosa succede se ho già pagato la rata di Lunedi 17 Maggio?

L’eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta in compensazione o rimborso con apposita domanda da presentare entro il 30 novembre 2021.

Il vostro refente di studio è a disposizione per commenti in merito.

Cordiali saluti

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Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Riportiamo di seguito il comunicato stampa con il quale il Mef ha anticipato che con un provvedimento di prossima emanazione verrà differito al 31 Maggio il termine della sospensione della riscossione.

Comunicato Stampa N° 88 del 30/04/2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

LEGGI IL COMUNICATO

Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio: le prossime scadenze

Ricordiamo che il Decreto Sostegni ha posticipato al 31 luglio il termine per pagare le rate del 2020 della “rottamazione Ter” e del “Saldo e Stralcio”, mentre per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre.

Vediamo nel dettaglio i nuovi termini per effettuare il pagamento delle somme dovute.

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.

Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine (31 Luglio 2021) dovranno essere corrisposte le rate che erano in scadenza nel 2020 e che non sono state ancora versate.

Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.

Scadenze delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal “Decreto Sostegni” (30 Novembre) dovranno essere corrisposte le rate nel 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

Attenzione

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Lo studio resta a disposizioni per dubbi o necessità.

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Decreto Sostegni – il nuovo contributo a fondo perduto

Il DL Sostegni che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 è stato pubblicato in GU n. 70 del 22 marzo 2021 ed è, quindi, in vigore dal 23 marzo.

Affrontiamo sinteticamente la misura del nuovo contributo a fondo perduto.

SOGGETTI BENEFICIARI

Novità: viene abbandonato il riferimento ai codici ateco

Sono beneficiari del contributo i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione ed i soggetti titolari di reddito agrario. Sono inoltre beneficiari del contributo gli enti non commerciali in relazione all’attività commerciale eventualmente svolta.

REQUISITI ACCESSO

  • Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro conseguiti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
  • Si deve verificare una diminuzione di almeno il 30% tra il fatturato medio mensile dell’anno 2020 ed il fatturato medio mensile del 2019
  • Per soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 01 gennaio 2019 non è richiesta la verifica della condizione di accesso del calo di fatturato

SOGGETTI ESCLUSI

  • I soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021
  • I soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021
  • Gli enti pubblici e gli intermediari finanziari

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

  • 60% – ricavi o compensi fino a 100.000€
  • 50% – ricavi o compensi superiori a 100.000€ e fino a 400.000€
  • 40% – ricavi o compensi superiori a 400.000€ e fino a 1 milione €
  • 30% – ricavi o compensi superiori a 1 milione € e fino a 5 milioni €
  • 20% – ricavi o compensi superiori a 5 milioni € e fino a 10 milioni €

CONTRIBUTO MINIMO E MASSIMO

E’ previsto un contributo minimo di:

  • € 1.000 per le persone fisiche
  • € 2.000 per gli altri soggetti (società, enti)

L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 €.

PRESENTAZIONE ISTANZA

I soggetti interessati devono presentare esclusivamente in via telematica apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario delegato, entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico prevista per il 30 marzo 2021. Nell’istanza si potrà optare per l’utilizzo in compensazione in luogo dell’accredito in conto corrente

Lo studio provvederà ad eseguire i conteggi dell’importo spettante e potrà essere incaricato per la presentazione della domanda.

Restiamo come sempre a vostra disposizione per dubbi o chiarimenti.

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Cartelle di pagamento: ancora mini proroga di 1 mese.

Il Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.

E’ quindi differito al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Si tratta dei pagamenti da eseguire all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione ex Equitalia) e non dei versamenti per i tributi correnti.

I pagamenti sospesi sono da eseguire entro il 31 marzo 2021.

Rateizzazioni: ricordiamo che il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. In caso di difficoltà nel pagare tutte le rate non pagate e rientranti nel periodo di sospensione, entro il 31 marzo si dovranno saldare tante rate quante necessario per non rientare nella decandenza (ovvero pagare un numero sufficiente di rate lasciandone non pagate massimo 9).

Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Rottamazione e Saldo Stralcio: ad oggi resta invece ferma al 01 Marzo 2021 la scadenza del termine di pagamento delle rate 2020 della rottamazione e del saldo e stralcio. Per le rate in scadenza nell’anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento originariamente fissati.

Lo studio resta a disposizione.

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Pagamenti di cartelle e dilazioni – nuova proroga al 28 febbraio 2021.

Il Decreto legge n. 3/2021

Il Decreto Legge n. 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche’ adempimenti e versamenti tributari”, ha differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020.

Si tratta quindi della proroga di un ulteriore mese (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021) della sospensione delle cartelle esattoriali e dei relativi piani di dilazione (Pagamenti da eseguire ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia).

I pagamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021.

In merito alle cartelle rateizzate, ricordiamo che Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Pertanto, entro il 28 febbraio, sarà necessario provvedere ai versamenti in modo da non rientrare nella decadenza del piano di dilazione.

Sul sito agenzia delle entrate Riscossione a questo link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/ sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Lo studio resta a disposizioni per i necessari chiarimenti.

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Rottamazione ter – proroga al 01 marzo 2021

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e Stralcio”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Ricordiamo che il termine ultimo del 1 marzo 2021 è perentorio.

Inoltre, ricordiamo che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Razionalizzazione rateizzazioni

Con il decreto Ristori quater viene elevatao da 60.000 € a 100.000 € l’importo per ottenere rateizzazioni senza necessità di presentare documentazione per provare la temporanea difficoltà che non consente il pagamento in unica soluzione.

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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