Green Pass nei luoghi di lavoro – prime indicazioni.
di Barbara Colombo
E’ con il Decreto Legge n.127/2021 che è stata disposta l’estensione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, compresi, nell’ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter, è tenuto ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Destinatari dell’obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Non rientrano tra gli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Ai datori di lavoro spetta l’onere della verifica del rispetto delle suddette prescrizioni obbligatorie, che ricade contemporaneamente anche sui datori dei soggetti esterni, ad esempio nell’ipotesi di appalto.
Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono provvedere alla definizione delle proprie modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green pass da parte dei lavoratori, anche a campione. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi in via prioritaria al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Vanno individuati dal datore, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.
La verifica di tale certificazione è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione prevista – (App VerificaC19), che permette unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell’emissione.
I lavoratori, che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Il lavoratore dovrà comunque presentarsi necessariamente tutti i giorni sul luogo di lavoro.
In ogni caso non ci sono conseguenze disciplinari ed è fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore di lavoro può decidere per la sospensione del lavoratore:
- per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque
- per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.
Nell’ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché in caso di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
Violazione | Sanzione | |
Datore | Obblighi di controllo dell’accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli | Da 400,00 a 1.000 euro |
Lavoratore | Mancato possesso o manata esibizione, a richiesta, della certificazione per l’accesso al luogo di lavoro | Da 600,00 a 1.500 euro |
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Cliccando qui potrete scaricare comunicazione da esporre in bacheca per informare i soggetti interessati.
Lo Studio rimane a vostra disposizione per dubbi o chiarimenti.
Cordiali saluti