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Decreto Ristori Bis – aggiornate le tabelle Ateco

A pochi giorni dalla pubblicazione del Decreto Ristori, il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Bis (DL 149/2020).

Il Decreto Ristori Bis amplia la platea dei soggeti a cui spetta il Contributo a Fondo perduto (si veda nostra informativa precedente) inserendo nella Tabella allegato 1 altri codici. Trovate qui la tabella aggiornata.

Il decreto propone inoltre una ulteriore tabella contenenti Codici Ateco relativi ad attività sospese nelle zone cosidette Rosse. Senza entrate nel merito dell’intero provvedimento preme qui informarvi che ai soggetti esercenti le attività di cui agli Ateco in tabella 2 che operano in zona Rossa sono riservati provvedimenti di aiuto (Contribito a Fondo Perduto, sospensioni dei pagamenti ed altre misure)

Lo studio informerà i clienti direttamente interessati dalle misure di aiuto.

Cordiali saluti

ALLEGATO 1 – Tabella Ateco

ALLEGATO 2 – Tabella Ateco

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In vigore da oggi il nuovo DPCM del 3 novembre 2020

Entrano in vigore da oggi 6 novembre 2020 le misure adottate con DPCM del 3 novembre 2020.

Ad ogni regione è stato assegnato un diverso livello di rischio con ordinanza del Ministro della Salute, suddividendo di fatto il territorio nazionale in zone gialle, zone arancioni, zone rosse. Come ormai noto sono previste misure restrittive differenti per ogni zona. Potete consultare cliccando qui l’infografica disponibile sul sito www.governo.it

Riepiloghiamo le principali misure attualmente previste per la Regione Lombardia in merito agli spostamenti ed alle attività commerciali.

La Lombardia è zona rossa pertanto nella nostra Regione sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM.

All’ingresso di tutti i negozi che restano aperti – quindi attività consentite – dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Prevista la chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.

Le attività non specificatamente sospese possono continuare ad esercitare, con la raccomandazione per le attività professionali di incentivare il lavoro agile (smartworking).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

SCARICA AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI PDF

SCARICA INFOGRAFICA MISURE PER ZONE

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Decreto Ristori – il nuovo contributo a fondo perduto non è per tutti!

E’ stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori).

L’art. 1 del D.L. 137/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tali operatori sono queli che svolgono le attività indicate in apposita tabella allegata al decreto (potete scaricare la tabella cliccando qui). La norma mette anche in conto la possibilità di estendere al beneficio, sempre nel limite di spesa di 50 milioni di euro, ulteriori codici ATECO, laddove rappresentativi di contribuenti effettivamente danneggiati, con l’emanazione di successivi provvedimenti.

Pertanto solo gli operatori economici che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui alla tabella sopra indicata hanno diritto al contributo a fondo perduto.

Requisiti: l’attività non deve risultare cessata alla data del 25 ottobre 2020 e, viceversa, non deve risultare attivata a partire dalla medesima data del 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le modalità di richiesta del contributo variano a seconda che l’operatore economico abbia già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto (quello previsto dal DL Rilancio) o meno. Vediamo di seguito i due casi:

1. Soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto (DL 34/2020 art. 25)

  • Modalità di richiesta: i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto e che non lo hanno restituito, non devono presentare nessuna istanza; l’Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire il bonifico utilizzando l’IBAN sul quale è stato erogato il precedente contributo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha comunicato, durante l’informativa al Senato sul Dpcm del 24 ottobre, che i bonifici saranno predisposti entro la metà di novembre.
  • Misura del contributo: la misura del contributo è determinata applicando le percentuali previste dalla tabella (allegato 1 del Decreto Ristori) a quanto percepito come contributo precedente.

2. Soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo a fondo perduto (DL 34/2020 art. 25)

  • Modalità di richiesta: tali soggetti dovranno invece procedere alla presentazione della richiesta tramite istanza da inviare con apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Verrà quindi riaperto il canale telematico di invio delle istanze.
  • Misura del contributo: il contributo andrà calcolato applicando le percentuali della tabella (allegato 1 del Decreto Ristori) al contributo calcolato con le percentuali previste dalla precedente norma (DL rilancio) ovvero :
    • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
    • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
    • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 supera la soglia di 1 milione di euro (non è più previsto il limite di 5 milioni di euro di ricavi e compensi dell’anno 2019 per accedere al contributo).

Facciamo un esempio per chiarezza.

Per il codice Ateco “563000-Bar e altri esercizi senza cucina” la tabella prevede la percentuale del 150%. Supponendo che il contribuente esercente attività dell’Ateco “563000-Bar e altri esercizi senza cucina” abbia già beneficiato del precedente contributo pari ad € 2.000, lo stesso contribuente non dovrà presentare nessuna istanza e riceverà bonifico per il nuovo contributo di € 3.000 (2.000×150%). Supponendo invece che lo stesso contribuente non abbia presentato istanza di cui al precedente contributo, dovrà presentare istanza alla riapertura del canale web dell’Agenzia delle Entrate e solo successivamente riceverà il bonifico di euro 3.000.

Per i soggetti che hanno aperto l’attività a partire dal 01.01.2019 (con ateco ricompresi in tabella) il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020. A tali soggetti spetta il contributo minimo di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per gli altri soggetti.

Per le verifiche di spettanza del contributo e per determinare la misura dello stesso lo Studio sarà a disposizione dei clienti interessati dalla norma.

Consilium, sempre al fianco di imprese e professionisti, vi aggiornerà nei prossimi giorni sulle altre misure previste dal decreto ristori.

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Sospensione della riscossione: proroga al 31 dicembre 2020.

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.
Vediamo di seguito gli aspetti di maggior interesse.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

E’ differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

“Rottamazione -ter” e “Saldo e Saldo e stralcio”

Il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Resta pertanto allo stato attuale confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020.

Lo studio resta a disposizione per ogni dubbio o richiesta di verifica della posizione specifica di ogni cliente.

Consilium

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 15 GIUGNO

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. . 0230439/2020 del 10 giugno 2020 ha approvato il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto. La domanda potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal pomeriggio del 15 giugno e fino al 24 agosto.

A chi spetta il contributo – Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese, ai titolari di partita Iva ed ai titolari di reddito agrario, che siano in attività alla data di presentazione della domanda.

Professionisti esclusi – Sono esclusi dalla possibilità di fare richiesta per il contributo i professionisti iscritti alla gestione separata (i quali potranno richiedere per il mese di maggio, se spettante, l’indennità INPS prevista dall’art. 84 del decreto Rilancio) e quelli iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro, ecc). Auspichiamo una modifica correttiva su tale esclusione e segnaliamo che sono molto numerose le proposte di emendamento presentate per modificare questo aspetto.

Requisiti – Sono previsti i seguenti requisiti per ottenere il contributo:

  • Ricavi anno precedente inferiori a 5 milioni di euro
  • Fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiori ai due terzi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019. Uniche eccezione sono le attività iniziate dal 1 gennaio 2019 ed i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.

Calcolo del contributo – il contributo si calcola applicando specifiche percentuali alla differenza fra il fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 ed il fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale da applicare varia in base ai ricavi e compensi dell’anno 2019:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Contributo minimo – Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Lo studio provvederà ad eseguire i conteggi dell’importo spettante e potrà essere incaricato per la presentazione della domanda.

Restiamo come sempre a vostra a disposizione per ogni chiarimento.

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Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14 di sabato 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla agevolazione, istituendo anche il credito tributo “6920” con la risuoluzione n. 32/E.

In cosa consiste: il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

A chi spetta: il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti: il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito: il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita

Compensazione del credito: il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

Lo studio verificherà i requisiti per la spettanza del credito per le contabilità gestite dallo studio stesso, il vostro contabile di riferimento prenderà contatto con con Voi nei prossimi giorni.

Siamo a disposizione dei clienti che tengono direttamente la contabilità per le valutazioni del caso.

Cordiali saluti

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Decreto “Rilancio” – Le novità in materia di ammortizzatori sociali

di Barbara Colombo

Il Decreto c.d. “Rilancio” introduce importanti modifiche alle regole previste in relazione a CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, assegno ordinario) e CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Una prima importante modifica riguarda la possibilità di richiedere le prestazioni di CIGO e Assegno ordinario per i lavoratori che sono alle dipendenze alla data del 25 marzo (termine inizialmente fissato a 23 febbraio e prolungato al 17 marzo). Inoltre, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relatve prestazioni di sostegno al reddito per una durata massima di:

  • nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

incrementate di ulteriori

  • cinque settimane nel medesimo periodo ossia 23 febbraio –31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente usufruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • quattro settimane per periodi decorrente dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane. Unica eccezione riguarda i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 sempre che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

La concessione delle ulteriori 4 settimane è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale e all’esistenza di risorse sufficienti.

Lo studio resta a disposizione.

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Decreto Liquidità: online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro

Nella mattinata di ieri sono arrivate le autrorizzazioni da parte della Commissione UE per le misure previste dal Decreto Liquidità (DL 23/2020).

Trattiamo ora in particolare i finanziamenti fino a 25 mila euro (lettera m), comma 1 dell’art. 13 DL 23/2020).

E’ prevista una copertura al 100% per i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito. L’intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

È già disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento.

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Proroga termini di consegna e trasmissione CU 2020

Il Decreto Legge n.23 dell’8 aprile scorso ha prorogato al 30 aprile il termine di consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche 2020, così come è stato prorogato, sempre al 30 aprile, il termine per la trasmissione delle stesse CU all’Agenzia delle Entrate.

La proroga è arrivata 8 giorni dopo la precedente scadenza del 31 marzo.

Pertanto, coloro che non avessero ancora adempiuto alla trasmissione e/o consegna delle CU 2020, possono beneficiare dell’ulteriore proroga.

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Durc rilasciati con scadenza entro il 15 aprile 2020 validi fino al 15 giugno 2020

L’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020  conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L’Inps, d’intesa con l’Inail, ha chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc on line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Restiamo a disposizione per chiarimenti e necessità in merito.

Consilium

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