Decreto “Rilancio” – Le novità in materia di ammortizzatori sociali

di Barbara Colombo

Il Decreto c.d. “Rilancio” introduce importanti modifiche alle regole previste in relazione a CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, assegno ordinario) e CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Una prima importante modifica riguarda la possibilità di richiedere le prestazioni di CIGO e Assegno ordinario per i lavoratori che sono alle dipendenze alla data del 25 marzo (termine inizialmente fissato a 23 febbraio e prolungato al 17 marzo). Inoltre, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relatve prestazioni di sostegno al reddito per una durata massima di:

  • nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

incrementate di ulteriori

  • cinque settimane nel medesimo periodo ossia 23 febbraio –31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente usufruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • quattro settimane per periodi decorrente dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane. Unica eccezione riguarda i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 sempre che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

La concessione delle ulteriori 4 settimane è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale e all’esistenza di risorse sufficienti.

Lo studio resta a disposizione.