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Legge di Bilancio 2021 – L’incentivo occupazione giovani e lo sgravio per l’assunzione di donne.

di Barbara Colombo

Proseguiamo la disanima delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, che introduce incentivi a favore dei datori di lavoro privati, relativamente ad assunzioni di giovani e di donne. Ma andiamo con ordine.

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE

I commi 10 a 15 modificano, implementandola, la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, di soggetti che abbiano una età inferiore a 36 anni e che non abbiano avuto, nemmeno con altri datori di lavoro, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e 2022.

L’incentivo è riconosciuto:

  • nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite massimo di € 6.000,00 annui.

Il periodo massimo è elevato a 48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero in esame è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ne procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

La norma in esame ai commi da 16 a 19, in via sperimentale per il biennio 2021-2022 estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, lo sgravio contributivo del 100%. L’effetto attrattivo del nuovo incentivo però si può ritenere considerevolmente ridotto alla luce di alcune importanti esclusioni.

Lo sgravio dei contributi, compresi i premi Inail, nel limite di € 6.000,00 annui compete per l’assunzione di:

  • donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in regioni svantaggiate ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono stati definiti dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020)
  • donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, di qualsiasi età e ovunque residenti.

Per aver diritto all’esonero contributivo totale, il datore di lavoro deve assumere la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, trasformare a tempo indeterminato un precedente contratto a tempo determinato. La durata massima dello sgravio è di 18 mesi.

In caso all’assunzione con contratto a termine la riduzione è del 50% fino a 12 mesi, senza tetto annuo.

Fondamentale che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupato nei 12 mesi precedenti.

L’efficacia di tali disposizione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.

Cordialmente.

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Pagamenti di cartelle e dilazioni – nuova proroga al 28 febbraio 2021.

Il Decreto legge n. 3/2021

Il Decreto Legge n. 3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonche’ adempimenti e versamenti tributari”, ha differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020.

Si tratta quindi della proroga di un ulteriore mese (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021) della sospensione delle cartelle esattoriali e dei relativi piani di dilazione (Pagamenti da eseguire ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia).

I pagamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021.

In merito alle cartelle rateizzate, ricordiamo che Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Pertanto, entro il 28 febbraio, sarà necessario provvedere ai versamenti in modo da non rientrare nella decadenza del piano di dilazione.

Sul sito agenzia delle entrate Riscossione a questo link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/ sono disponibili le risposte alle domande più frequenti sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Lo studio resta a disposizioni per i necessari chiarimenti.

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Legge di Bilancio 2021- ammortizzatori sociali e l’esonero alternativo

di Barbara Colombo

La legge di Bilancio si innesta quest’anno nel vorticoso sistema di norme emergenziali volte a frenare l’emergenza economica scaturita dalla pandemia da Covid-19. Da qui una serie di previsioni che dovrebbero generare innanzitutto lavoro e liquidità mediante un meccanismo di decontribuzioni, esoneri e ammortizzatori sociali.

Nonostante ci troviamo a vivere in contesto globale completamente diverso dallo scorso anno, poche sono le concrete novità introdotte rispetto alla Manovra dello scorso anno.

Iniziamo con l’approfondire quanto introdotto in tema di ammortizzatori sociali ed esonero alternativo.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

I commi da 299 a 305 e da 312 a 314 prevedono la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.

A seconda dell’Istituto utilizzato le stesse devono essere collocate:

  • tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
  • tra il 1° gennaio ed il 30 giugno per trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD.

Le 12 settimane costituiscono, al momento, la durata massima che può essere richiesta con causale Covid.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Beneficiari di queste 12 settimane di ammortizzatore sono i lavoratori assunti anche dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entra in vigore della predetta legge (1° gennaio 2021).

La previsione di due distinti periodi entro i quali poter utilizzare la nuova dote di 12 settimane di ammortizzatori sociali rappresenta sicuramente la novità più “particolare” della legge di Bilancio.

Mai prima d’ora l’esperienza emergenziale ci aveva consegnato norme che distinguessero le diverse misure quanto alla loro collocazione temporale, ne si coglie quali possano essere stati gli intendimenti che hanno portato il legislatore a tale determinazione.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Resta confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

Più precisamente, i datori di lavoro in questione possono beneficiare dell’esonero dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia di tali disposizione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

La finalità dell’esonero è quella di offrire un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto l’obiettivo finale è quello di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Valutazione e scelta da leggersi in un’ottica di una lenta ripresa dei consumi che certamente interesserà parte dell’anno 2021.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.

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REGISTRAZIONE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

L’introduzione del Sistema Di Interscambio, che appone data certa alle fatture ricevute dalle imprese, ha rivoluzionato la gestione delle fatture a cavallo d’anno, con riferimento agli aspetti di registrazione contabile e riflessi sul diritto alla detrazione dell’imposta.

Vi proponiamo di seguito una tabella riassuntiva con i comportamenti da adottare per non perdere il diritto alla detrazione:

FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2020REGOLE REGISTRAZIONE E DETRAIBILITA’
Ricevuta nel 2020 e registrata nel 2020L’IVA viene detratta nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2020/IV trimestre 2020
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021REGISTRAZIONE ENTRO IL 30.04.2021: la fattura deve essere registrata in un sezionale apposito e l’IVA sarà detratta nella Dichiarazione IVA annuale 2020
REGISTRAZIONE OLTRE IL 30.04.2021: l’IVA sarà indetraibile.
Ricevuta nel 2021 La fattura  deve essere registrata nel 2021 e l’IVA detratta nella liquidazione IVA del 2021.

ATTENZIONE: qualora il SdI non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’area riservata fatture e corrispettivi  del sito dell’Agenzia delle Entrate , la data di ricezione del documento coincide con la data di presa visione del file.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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REGISTRATORI TELEMATICI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – NOVITA’ 2021

Sintetizziamo in questo articolo le novità 2021 in merito a registratori telematici e lotteria degli scontrini.

Al via dal 1 gennaio 2021 l’obbligo generalizzato di adozione del registratore telematico

Dal 1 gennaio 2021 parte l’obbligo per tutti gli esercenti di dotarsi di Registratore di cassa Telematico per gestire e tracciare i pagamenti: non sarà più possibile adottare la cosiddetta “procedura transitoria” di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, valida per tutto il 2020, che permetteva l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo di effettuazione dell’operazione.

In alternativa all’utilizzo del registratore telematico, i negozianti possono scegliere di optare per la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure per l’emissione di fatture elettroniche.

Decorrenza aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si proroga al prossimo 1 aprile 2021 l’adeguamento al nuovo tracciato telematico per l’invio dati corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020).

Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini

La cosiddetta “lotteria degli scontrini”, concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso esercenti in modalità “cashless”, ovvero con pagamenti elettronici, avrebbe dovuto iniziare già dallo scorso 1 gennaio 2021. Con il decreto legge Milleproroghe  si affida la definizione della data di avvio ad un provvedimento congiunto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/Agenzia delle Entrate, che dovrebbe pervenire entro il 1 febbraio 2021.

Lotteria degli scontrini

Posso partecipare alla lotteria degli scontrini tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni  e servizi con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito) per i quali è rilasciato un documento commerciale (il vecchio “scontrino”) mediante un registratore telematico o mediante la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare alla lotteria. Non lo consentono:

  • Acquisti inferiori ad 1 euro
  • Acquisti effettuati online
  • Acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione
  • Acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

Attenzone: la lotteria degli scontrini è alternativa alle detrazioni o deduzioni fiscali.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto ad un biglietto, fino ad un massimo di mille biglietti per uno scontrino pari o superiore a mille euro.

Alle estrazioni della lotteria cashless partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono elettronicamente i corrispettivi: il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

Di seguito i premi previsti:

ANNUALEMENSILISETTIMANALI
1 premio da € 5.000.000 ogni anno per chi compra 1 premio da € 1.000.000 ogni anno per chi vende10 premi da € 100.000 ogni mese per chi compra 10 premi da € 20.000 ogni mese per chi vende15 premi da € 25.000 ogni settimana per chi compra 15 premi da € 5.000 ogni settimana per chi vende

L’eventuale vincita, sarà comunicata tramite Pec o raccomandata da Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore.

Il vincitore dovrà recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’ufficio Agenzia dogane e monopoli territorialmente competente in base alla propria residenza.

Il pagamento dei premi sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Cosa deve fare l’esercente

Gli esercenti hanno:

  • l’obbligo dell’adeguamento del registratore di cassa
  • la facoltà (non l’obbligo) di accettare o non accettare di far partecipare i clienti alla lotteria in qunato non sono previste sanzioni in caso di rifiuto nell’acquisizione del codice lotteria
  • i clienti, in caso di rifiuto, possono segnalare l’esercente all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad inoltrare la segnalazione alla Guardia di Finanza per eventuali verifiche.

Pertanto invitiamo tutti i clienti interessati a prendere contatto con i tecnici dei registratori telematici in uso, al fine di individuare i necessari aggiornamenti da eseguire.

Acquisizione del codice lotteria del cliente e trasmissione dei dati

L’esercente – al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia) – deve memorizzare anche il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro. Si tratta, in sostanza, di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale. Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato elettronicamente. Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Cosa deve fare il consumatore

Per ottenere il codice lotteria, bisogna accedere al seguente link: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home

Digitare il codice fiscale nella sezione “Partecipa ora”

Memorizzare e/o stampare il codice Lotteria     

Mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto 

Seguiteci sul nostro blog per altri aggiornamenti www.consiliumassociati.it

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Decreto Agosto – Per il 2020 fino a 516,46 esenti in busta paga.

Il Decreto Agosto – D.L. n.104/2020, all’art. 112 dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’innalzamento da € 258,23 ad € 516,46, pari quindi al raddoppio, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il limite di esenzione di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 , è fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti per ciascun lavoratore con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di € 516,46 con riferimento all’anno 2020, si segnalano:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante;
  • i generi in natura prodotti dall’azienda;
  • l’auto concessa ad uso promiscuo;
  • l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
  • i prestiti aziendali;
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

ATTENZIONE Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare reddito imponibile.

Grazie a questa modifica normativa, i datori di lavoro potranno offrire, per esempio in occasione delle festività natalizie, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti beni o servizi del tutto fungibili ad un’erogazione monetaria, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget a disposizione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.

Cordialmente.

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Rottamazione ter – proroga al 01 marzo 2021

Il Decreto Legge n. 157/2020 (cosiddetto “Decreto Ristori-quater”), è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e Stralcio”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Ricordiamo che il termine ultimo del 1 marzo 2021 è perentorio.

Inoltre, ricordiamo che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Razionalizzazione rateizzazioni

Con il decreto Ristori quater viene elevatao da 60.000 € a 100.000 € l’importo per ottenere rateizzazioni senza necessità di presentare documentazione per provare la temporanea difficoltà che non consente il pagamento in unica soluzione.

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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Decreto Ristori Bis – aggiornate le tabelle Ateco

A pochi giorni dalla pubblicazione del Decreto Ristori, il 9 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Bis (DL 149/2020).

Il Decreto Ristori Bis amplia la platea dei soggeti a cui spetta il Contributo a Fondo perduto (si veda nostra informativa precedente) inserendo nella Tabella allegato 1 altri codici. Trovate qui la tabella aggiornata.

Il decreto propone inoltre una ulteriore tabella contenenti Codici Ateco relativi ad attività sospese nelle zone cosidette Rosse. Senza entrate nel merito dell’intero provvedimento preme qui informarvi che ai soggetti esercenti le attività di cui agli Ateco in tabella 2 che operano in zona Rossa sono riservati provvedimenti di aiuto (Contribito a Fondo Perduto, sospensioni dei pagamenti ed altre misure)

Lo studio informerà i clienti direttamente interessati dalle misure di aiuto.

Cordiali saluti

ALLEGATO 1 – Tabella Ateco

ALLEGATO 2 – Tabella Ateco

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In vigore da oggi il nuovo DPCM del 3 novembre 2020

Entrano in vigore da oggi 6 novembre 2020 le misure adottate con DPCM del 3 novembre 2020.

Ad ogni regione è stato assegnato un diverso livello di rischio con ordinanza del Ministro della Salute, suddividendo di fatto il territorio nazionale in zone gialle, zone arancioni, zone rosse. Come ormai noto sono previste misure restrittive differenti per ogni zona. Potete consultare cliccando qui l’infografica disponibile sul sito www.governo.it

Riepiloghiamo le principali misure attualmente previste per la Regione Lombardia in merito agli spostamenti ed alle attività commerciali.

La Lombardia è zona rossa pertanto nella nostra Regione sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all’interno dello stesso e all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM.

All’ingresso di tutti i negozi che restano aperti – quindi attività consentite – dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Prevista la chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.

Le attività non specificatamente sospese possono continuare ad esercitare, con la raccomandazione per le attività professionali di incentivare il lavoro agile (smartworking).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

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Decreto Ristori – il nuovo contributo a fondo perduto non è per tutti!

E’ stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori).

L’art. 1 del D.L. 137/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tali operatori sono queli che svolgono le attività indicate in apposita tabella allegata al decreto (potete scaricare la tabella cliccando qui). La norma mette anche in conto la possibilità di estendere al beneficio, sempre nel limite di spesa di 50 milioni di euro, ulteriori codici ATECO, laddove rappresentativi di contribuenti effettivamente danneggiati, con l’emanazione di successivi provvedimenti.

Pertanto solo gli operatori economici che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui alla tabella sopra indicata hanno diritto al contributo a fondo perduto.

Requisiti: l’attività non deve risultare cessata alla data del 25 ottobre 2020 e, viceversa, non deve risultare attivata a partire dalla medesima data del 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le modalità di richiesta del contributo variano a seconda che l’operatore economico abbia già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto (quello previsto dal DL Rilancio) o meno. Vediamo di seguito i due casi:

1. Soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto (DL 34/2020 art. 25)

  • Modalità di richiesta: i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto e che non lo hanno restituito, non devono presentare nessuna istanza; l’Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire il bonifico utilizzando l’IBAN sul quale è stato erogato il precedente contributo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha comunicato, durante l’informativa al Senato sul Dpcm del 24 ottobre, che i bonifici saranno predisposti entro la metà di novembre.
  • Misura del contributo: la misura del contributo è determinata applicando le percentuali previste dalla tabella (allegato 1 del Decreto Ristori) a quanto percepito come contributo precedente.

2. Soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo a fondo perduto (DL 34/2020 art. 25)

  • Modalità di richiesta: tali soggetti dovranno invece procedere alla presentazione della richiesta tramite istanza da inviare con apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Verrà quindi riaperto il canale telematico di invio delle istanze.
  • Misura del contributo: il contributo andrà calcolato applicando le percentuali della tabella (allegato 1 del Decreto Ristori) al contributo calcolato con le percentuali previste dalla precedente norma (DL rilancio) ovvero :
    • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
    • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
    • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 supera la soglia di 1 milione di euro (non è più previsto il limite di 5 milioni di euro di ricavi e compensi dell’anno 2019 per accedere al contributo).

Facciamo un esempio per chiarezza.

Per il codice Ateco “563000-Bar e altri esercizi senza cucina” la tabella prevede la percentuale del 150%. Supponendo che il contribuente esercente attività dell’Ateco “563000-Bar e altri esercizi senza cucina” abbia già beneficiato del precedente contributo pari ad € 2.000, lo stesso contribuente non dovrà presentare nessuna istanza e riceverà bonifico per il nuovo contributo di € 3.000 (2.000×150%). Supponendo invece che lo stesso contribuente non abbia presentato istanza di cui al precedente contributo, dovrà presentare istanza alla riapertura del canale web dell’Agenzia delle Entrate e solo successivamente riceverà il bonifico di euro 3.000.

Per i soggetti che hanno aperto l’attività a partire dal 01.01.2019 (con ateco ricompresi in tabella) il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020. A tali soggetti spetta il contributo minimo di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per gli altri soggetti.

Per le verifiche di spettanza del contributo e per determinare la misura dello stesso lo Studio sarà a disposizione dei clienti interessati dalla norma.

Consilium, sempre al fianco di imprese e professionisti, vi aggiornerà nei prossimi giorni sulle altre misure previste dal decreto ristori.

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