Legge di Bilancio 2021 – L’incentivo occupazione giovani e lo sgravio per l’assunzione di donne.
di Barbara Colombo
Proseguiamo la disanima delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, che introduce incentivi a favore dei datori di lavoro privati, relativamente ad assunzioni di giovani e di donne. Ma andiamo con ordine.
INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
I commi 10 a 15 modificano, implementandola, la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, di soggetti che abbiano una età inferiore a 36 anni e che non abbiano avuto, nemmeno con altri datori di lavoro, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e 2022.
L’incentivo è riconosciuto:
- nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro;
- per un periodo massimo di 36 mesi,
- nel limite massimo di € 6.000,00 annui.
Il periodo massimo è elevato a 48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’esonero in esame è fruibile dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ne procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
La norma in esame ai commi da 16 a 19, in via sperimentale per il biennio 2021-2022 estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, lo sgravio contributivo del 100%. L’effetto attrattivo del nuovo incentivo però si può ritenere considerevolmente ridotto alla luce di alcune importanti esclusioni.
Lo sgravio dei contributi, compresi i premi Inail, nel limite di € 6.000,00 annui compete per l’assunzione di:
- donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in regioni svantaggiate ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono stati definiti dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020)
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, di qualsiasi età e ovunque residenti.
Per aver diritto all’esonero contributivo totale, il datore di lavoro deve assumere la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, trasformare a tempo indeterminato un precedente contratto a tempo determinato. La durata massima dello sgravio è di 18 mesi.
In caso all’assunzione con contratto a termine la riduzione è del 50% fino a 12 mesi, senza tetto annuo.
Fondamentale che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupato nei 12 mesi precedenti.
L’efficacia di tali disposizione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.
Cordialmente.






