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Sospensione della riscossione: proroga al 31 dicembre 2020.

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.
Vediamo di seguito gli aspetti di maggior interesse.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

E’ differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

“Rottamazione -ter” e “Saldo e Saldo e stralcio”

Il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Resta pertanto allo stato attuale confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020.

Lo studio resta a disposizione per ogni dubbio o richiesta di verifica della posizione specifica di ogni cliente.

Consilium

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OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC (ora Domicilio Digitale)

Il “Decreto semplificazioni” 76/2020, ha introdotto modifiche alla normativa vigente sull’obbligo di pubblicità della PEC.

Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e tutti i professionisti iscritti ad albi ed elenchi ( es: ingegneri, architetti, avvocati, medici ecc. ) devono, entro il 01 ottobre 2020, comunicare la propria PEC ( ora domicilio digitale ) rispettivamente al Registro Imprese o al proprio ordine di appartenenza.

In realtà non si tratta di un nuovo adempimento in quanto tale obbligo era già previsto da diversi anni sia per le imprese iscritte al registro imprese che per i professionisti. La novità principale sta nell’aumento delle sanzioni previste (sono state raddoppiate/triplicate).

Per tale ragione è quindi opportuno verificare che l’indirizzo PEC comunicato sia tuttora attivo e valido.

Suggeriamo pertanto di:

  • per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, controllare la corretta comunicazione del domicilio al rispettivo albo/elenco.

Restano esclusi da tale obbligo i titolari di partita iva non iscritti al registro imprese o ad Albi professionali/elenchi. Tali soggetti possono facoltativamente, al fine di poter ricevere tutte le comunicazioni tramite posta certificata, comunicare al proprio comune di residenza un indirizzo PEC attivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

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PROROGA VERSAMENTI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con l’emanazione del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 162 del 29/06/2020), è stata disposta la proroga al 20 luglio 2020, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d’imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020).

Inoltre, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2020, sarà possibile procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 20 agosto 2020.

Scadenza di versamento senza maggiorazione prorogata20 luglio 2020
Scadenza di versamento con maggiorazione prorogata20 agosto 2020

Va evidenziato che la proroga non è generalizzata, e riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione.

Detta previsione riguarda, per esplicita indicazione del provvedimento, anche i versamenti dovuti dai contribuenti che applicano il regime dei minimi (articolo 27, D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014).

Si deve peraltro evidenziare che beneficiano della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir (quindi, in particolare, imprese familiari, società di persone, associazioni professionali e Srl in trasparenza); la proroga è evidentemente legata al fatto che la dichiarazione dei soci/associati dipende direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione che partecipata.

Società di capitali

Occorre ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso conseguentemente sui termini di versamento delle imposte.

Infatti, ai sensi dell’articolo 17, D.P.R. 435/2001, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché:

  • il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno;
  • sarà conseguentemente possibile effettuare il versamento entro il 31 agosto (perché il 30 agosto cade di domenica), aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%.

Possibile ulteriore proroga

Si segnala, infine, che il presente rinvio potrebbe essere il primo passo per una ulteriore estensione della proroga al 30 settembre prossimo, come anticipato dal Ministro dell’economia in una recente conferenza stampa; per tale ulteriore differimento occorrerà in ogni caso evidentemente attendere il relativo provvedimento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

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Dal 1 luglio 2020 nuovo limite contante

A partire dal 1 luglio 2020 il nuovo limite di utilizzo del denaro contante scende ad € 2.000 (attuale soglia fissata a € 3.000).

Tale limite comporta che:

  • fino ad € 1.999 possibile pagare in contanti ad un’altra persona/azienda;
  • da € 2.000 in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.

Il limite scenderà ulteriormente ad € 1.000 dal 1 gennaio 2022.

Il limite di utilizzo del denaro contante vale per qualsiasi trasferimento (comprese donazioni e prestiti in denaro) tra soggetti diversi.

Il Mef chiarisce che con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Lo stesso Mef chiarisce inoltre che il regime sanzionatorio coinvolge entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Le sanzioni per la violazione dei limiti del contante partono da un minimo edittabile di € 2.000.

Il limite per utilizzo del contanti si applica anche per i pagamenti frazionati riferiti alla stessa operazione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 15 GIUGNO

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. . 0230439/2020 del 10 giugno 2020 ha approvato il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto. La domanda potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal pomeriggio del 15 giugno e fino al 24 agosto.

A chi spetta il contributo – Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese, ai titolari di partita Iva ed ai titolari di reddito agrario, che siano in attività alla data di presentazione della domanda.

Professionisti esclusi – Sono esclusi dalla possibilità di fare richiesta per il contributo i professionisti iscritti alla gestione separata (i quali potranno richiedere per il mese di maggio, se spettante, l’indennità INPS prevista dall’art. 84 del decreto Rilancio) e quelli iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro, ecc). Auspichiamo una modifica correttiva su tale esclusione e segnaliamo che sono molto numerose le proposte di emendamento presentate per modificare questo aspetto.

Requisiti – Sono previsti i seguenti requisiti per ottenere il contributo:

  • Ricavi anno precedente inferiori a 5 milioni di euro
  • Fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiori ai due terzi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019. Uniche eccezione sono le attività iniziate dal 1 gennaio 2019 ed i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nei Comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in emergenza al 31 gennaio 2020.

Calcolo del contributo – il contributo si calcola applicando specifiche percentuali alla differenza fra il fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 ed il fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale da applicare varia in base ai ricavi e compensi dell’anno 2019:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Contributo minimo – Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Lo studio provvederà ad eseguire i conteggi dell’importo spettante e potrà essere incaricato per la presentazione della domanda.

Restiamo come sempre a vostra a disposizione per ogni chiarimento.

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Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14 di sabato 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla agevolazione, istituendo anche il credito tributo “6920” con la risuoluzione n. 32/E.

In cosa consiste: il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

A chi spetta: il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetta a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Requisiti: il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito: il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita

Compensazione del credito: il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

Lo studio verificherà i requisiti per la spettanza del credito per le contabilità gestite dallo studio stesso, il vostro contabile di riferimento prenderà contatto con con Voi nei prossimi giorni.

Siamo a disposizione dei clienti che tengono direttamente la contabilità per le valutazioni del caso.

Cordiali saluti

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Decreto “Rilancio” – Le novità in materia di ammortizzatori sociali

di Barbara Colombo

Il Decreto c.d. “Rilancio” introduce importanti modifiche alle regole previste in relazione a CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, assegno ordinario) e CIGD (Cassa Integrazione in Deroga) connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Una prima importante modifica riguarda la possibilità di richiedere le prestazioni di CIGO e Assegno ordinario per i lavoratori che sono alle dipendenze alla data del 25 marzo (termine inizialmente fissato a 23 febbraio e prolungato al 17 marzo). Inoltre, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso alle relatve prestazioni di sostegno al reddito per una durata massima di:

  • nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

incrementate di ulteriori

  • cinque settimane nel medesimo periodo ossia 23 febbraio –31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente usufruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
  • quattro settimane per periodi decorrente dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane. Unica eccezione riguarda i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 sempre che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

La concessione delle ulteriori 4 settimane è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale e all’esistenza di risorse sufficienti.

Lo studio resta a disposizione.

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Decreto Liquidità: online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro

Nella mattinata di ieri sono arrivate le autrorizzazioni da parte della Commissione UE per le misure previste dal Decreto Liquidità (DL 23/2020).

Trattiamo ora in particolare i finanziamenti fino a 25 mila euro (lettera m), comma 1 dell’art. 13 DL 23/2020).

E’ prevista una copertura al 100% per i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito. L’intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

È già disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Lo Studio resta a vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento.

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Proroga termini di consegna e trasmissione CU 2020

Il Decreto Legge n.23 dell’8 aprile scorso ha prorogato al 30 aprile il termine di consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche 2020, così come è stato prorogato, sempre al 30 aprile, il termine per la trasmissione delle stesse CU all’Agenzia delle Entrate.

La proroga è arrivata 8 giorni dopo la precedente scadenza del 31 marzo.

Pertanto, coloro che non avessero ancora adempiuto alla trasmissione e/o consegna delle CU 2020, possono beneficiare dell’ulteriore proroga.

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INPS: campagna di malware in corso

Riportiamo di seguito il messaggio INPS:

Si avvisano gli utenti che è in atto una campagna di “smishing” (‘pesca dei dati’ attraverso SMS) attraverso l’invio di SMS del tipo “A seguito della sua richiesta accredito domanda Covid-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-ixxxxx.online”.
Cliccando sul link riportato nel SMS si apre un clone del sito INPS che invita a scaricare una APP sullo smartphone.
L’installazione di tale APP consente a terzi di ottenere il controllo del tuo smartphone.
Attenzione a non cliccare su tale link. Si suggerisce di accedere al sito INPS scrivendo sempre manualmente il suo indirizzo www.inps.it.

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