Con l’emanazione del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 162 del 29/06/2020), è stata disposta la proroga al 20 luglio 2020, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 e il versamento del primo acconto per il periodo d’imposta 2020 (versamenti originariamente in scadenza il 30 giugno 2020).
Inoltre, in virtù dello slittamento della scadenza di versamento dal 30 giugno al 20 luglio 2020, sarà possibile procedere al differimento del versamento applicando la consueta maggiorazione dello 0,40% entro il termine del 20 agosto 2020.
Scadenza di versamento senza maggiorazione prorogata | 20 luglio 2020 | |
Scadenza di versamento con maggiorazione prorogata | 20 agosto 2020 |
Va evidenziato che la proroga non è generalizzata, e riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione o revisione.
Detta previsione riguarda, per esplicita indicazione del provvedimento, anche i versamenti dovuti dai contribuenti che applicano il regime dei minimi (articolo 27, D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014).
Si deve peraltro evidenziare che beneficiano della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa e che imputano il reddito per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir (quindi, in particolare, imprese familiari, società di persone, associazioni professionali e Srl in trasparenza); la proroga è evidentemente legata al fatto che la dichiarazione dei soci/associati dipende direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione che partecipata.
Società di capitali
Occorre ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso conseguentemente sui termini di versamento delle imposte.
Infatti, ai sensi dell’articolo 17, D.P.R. 435/2001, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché:
- il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno;
- sarà conseguentemente possibile effettuare il versamento entro il 31 agosto (perché il 30 agosto cade di domenica), aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%.
Possibile ulteriore proroga
Si segnala, infine, che il presente rinvio potrebbe essere il primo passo per una ulteriore estensione della proroga al 30 settembre prossimo, come anticipato dal Ministro dell’economia in una recente conferenza stampa; per tale ulteriore differimento occorrerà in ogni caso evidentemente attendere il relativo provvedimento.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti