Il “Decreto semplificazioni” 76/2020, ha introdotto modifiche alla normativa vigente sull’obbligo di pubblicità della PEC.
Tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e tutti i professionisti iscritti ad albi ed elenchi ( es: ingegneri, architetti, avvocati, medici ecc. ) devono, entro il 01 ottobre 2020, comunicare la propria PEC ( ora domicilio digitale ) rispettivamente al Registro Imprese o al proprio ordine di appartenenza.
In realtà non si tratta di un nuovo adempimento in quanto tale obbligo era già previsto da diversi anni sia per le imprese iscritte al registro imprese che per i professionisti. La novità principale sta nell’aumento delle sanzioni previste (sono state raddoppiate/triplicate).
Per tale ragione è quindi opportuno verificare che l’indirizzo PEC comunicato sia tuttora attivo e valido.
Suggeriamo pertanto di:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC) utilizzando il servizio https://www.inipec.gov.it/cerca-pec;
- per le imprese, controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese utilizzando il seguente link http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec;
- per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, controllare la corretta comunicazione del domicilio al rispettivo albo/elenco.
Restano esclusi da tale obbligo i titolari di partita iva non iscritti al registro imprese o ad Albi professionali/elenchi. Tali soggetti possono facoltativamente, al fine di poter ricevere tutte le comunicazioni tramite posta certificata, comunicare al proprio comune di residenza un indirizzo PEC attivo.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti