Dal 1 luglio 2020 nuovo limite contante

A partire dal 1 luglio 2020 il nuovo limite di utilizzo del denaro contante scende ad € 2.000 (attuale soglia fissata a € 3.000).

Tale limite comporta che:

  • fino ad € 1.999 possibile pagare in contanti ad un’altra persona/azienda;
  • da € 2.000 in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.

Il limite scenderà ulteriormente ad € 1.000 dal 1 gennaio 2022.

Il limite di utilizzo del denaro contante vale per qualsiasi trasferimento (comprese donazioni e prestiti in denaro) tra soggetti diversi.

Il Mef chiarisce che con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Lo stesso Mef chiarisce inoltre che il regime sanzionatorio coinvolge entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

Le sanzioni per la violazione dei limiti del contante partono da un minimo edittabile di € 2.000.

Il limite per utilizzo del contanti si applica anche per i pagamenti frazionati riferiti alla stessa operazione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.